Riconciliazione dei coniugi separati

Servizio attivo

I coniugi possono, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del Giudice.


A chi è rivolto

Coniugi separati personalmente in seguito ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati.

Descrizione

La Dichiarazione di Riconciliazione e' l'atto mediante il quale i coniugi separati possono dichiarare, ai sensi dell'art. 157 del C.C.,di voler ripristinare la famiglia attraverso la ricostituzione della comunione materiale e spirituale. 

 I coniugi possono, quindi, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice. I coniugi devono essere legalmente separati e, di comune accordo, manifestare la volontà alla riconciliazione dichiarando la data dalla quale far decorrere la ripresa della convivenza.

La Dichiarazione di Riconciliazione può essere effettuata davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune  dove fu celebrato il matrimonio o davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza degli sposi, nel caso in cui il matrimonio sia stato trascritto anche in detto Comune,

 

Modalità di richiesta

Su appuntamento telefonico al n.081-8329114

 

Iter della Richiesta

Entrambi i coniugi si presentano all'Ufficio Servizi Demografici, previo appuntamento, per rendere la dichiarazione di riconciliazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno indicare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, data che può essere anche anteriore alla dichiarazione di riconciliazione. La documentazione occorrente viene acquisita d'ufficio.  Una volta resa la dichiarazione l'Ufficiale di Stato Civile, redige il relativo atto e appone sull'atto di matrimonio l'annotazione dell'avvenuta riconciliazione. Stessa annotazione verrà trasmessa anche al Comune di eventuale trascrizione dell'atto.

 Gli interessati possono chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.

Come fare

I coniugi devono comparire personalmente presso l'ufficio competente per sottoscrivere la dichiarazione.

Cosa serve

È necessario presentare all'ufficio i seguenti allegati:

  • Modulo istanza riconciliazione
  • Documento di identità valido

Cosa si ottiene

Cessazione degli effetti della separazione personale.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile e l'aggiornamento dei registri di stato civile è immediato

Quanto costa

Non sono previsti costi

Accedi al servizio

Anagrafe - Stato civile - Leva

Via Roma 168 - 80029 Sant'Antimo

Telefono: 0818329177

Email: l.nardi@comune.santantimo.na.it

PEC: protocollo@pec.comune.santantimo.na.it

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o in quello in cui è trascritto l’atto di matrimonio.

Se i coniugi sono residenti all’estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane.

Contatti

Anagrafe - Stato civile - Leva

Via Roma 168 - 80029 Sant'Antimo

Telefono: 0818329177

Email: l.nardi@comune.santantimo.na.it

PEC: protocollo@pec.comune.santantimo.na.it

Unità organizzativa responsabile

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Pagina aggiornata il Gio 24 Aprile, 2025 1:25 pm