Separazione e Divorzio

Servizio attivo

Richiesta congiunta di separazione, scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 12 L. 162/2014)


A chi è rivolto

Possono concludere i suddetti accordi i coniugi che:

- siano residenti nel Comune di Sassari (entrambi o uno dei due);

- abbiano iscritto o trascritto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sassari;

- se sposati all'estero, abbiano trascritto nel Comune di Sassari l'atto di matrimonio.

 

Descrizione

Il Decreto legge n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 ha introdotto nuove modalità per la separazione consensuale dei coniugi, per il divorzio congiunto e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

È possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Entrambi gli accordi sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

I coniugi o ex coniugi possono ricorrere a un:

•          accordo mediante negoziazione assistita davanti all'avvocato (art. 6)

•          accordo davanti all'Ufficiale di stato civile (art. 12)

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali.

 

In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità, per i coniugi o gli ex coniugi, di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per ciascuna parte, al fine di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Come fare

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'Ufficiale di Stato Civile, ciascuno con facoltà di avvalersi dell'assistenza di un avvocato. La pratica in oggetto sarà svolta previo appuntamento.

Documentazione da presentare

Per la separazione personale:

documento di identità dei coniugi, modulo richiesta appuntamento debitamente compilato in ogni sua parte.

Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio:

documento di identità dei coniugi;  modulo richiesta appuntamento debitamente compilato in ogni sua parte.

Si precisa che, ai sensi della Legge n. 55/2015, i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio cambiano in sottoscrizione e conferma dell'accordo.

L'Ufficiale di Stato Civile riceve la dichiarazione di volontà sottoscritta da entrambi i coniugi per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo si pianifica un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso accordo, non prima di 30 giorni.

La mancata comparizione, nel giorno concordato, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.

L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate; nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo ma decorrerà dalla data della prima dichiarazione resa.

Cosa serve

  • documenti di identità

     

N.b.: per gli accordi di divorzio di coniugi separati da prima del 1990, e per la modifica di condizioni di separazione di coniugi separati da prima del 1990 è necessario produrre anche copia conforme all'originale dell'atto di separazione giudiziaria o della sentenza di omologa.

Cosa si ottiene

Informazione attualmente non disponibile.

Tempi e scadenze

Tempi e scadenze al momento non disponibili.

Quanto costa

Il procedimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile prevede un costo di € 16,00, a titolo di diritto fisso (D.G. n. 310 del 23.12.2014).

Il pagamento della tariffa corrispondente, dovrà essere effettuato tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPa.

Si può effettuare il pagamento anche attraverso altri canali quali:

  1. Presso le agenzie della banca
  2. Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
  3. Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
  4. Presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5
  5. Presso gli Uffici Postali.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere presentata al primo appuntamento, in sede di sottoscrizione dell'accordo.

La procedura di fronte all'Ufficiale di Stato Civile NON SI APPLICA IN PRESENZA DI:

  • Figli minori;
  • Figli maggiorenni incapaci (Istituti di tutela, curatela e amministrazione di sostegno);
  • Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • Figli maggiorenni portatori di Handicap grave (art. 3, c. 3 L. 104/1992).

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Pagina aggiornata il Gio 24 Aprile, 2025 1:24 pm