Dichiarazioni di Nascita

Servizio attivo

La dichiarazione di nascita può essere resa dai genitori, da un procuratore speciale, da un medico, un’ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, rispettando la volontà della madre che eventualmente non voglia essere nominata.


A chi è rivolto

Può rendere la dichiarazione di nascita:

  • uno dei genitori, se coniugati o in possesso di riconoscimento di nascituro
  • entrambi i genitori, se non coniugati e senza previo riconoscimento di nascituro
  • il solo genitore che riconosce il neonato

Descrizione

La dichiarazione di nascita è un atto dovuto alla nascita di un bambino, affinché possa acquisire l'identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall’Ordinamento giuridico.


La dichiarazione di nascita può essere resa:

- da entrambi o da uno solo dei genitori se la coppia è sposata

- da entrambi i genitori se la coppia non è sposata (Se entrambi i genitori hanno effettuato il riconoscimento pre nascita, la dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori)

- dal solo genitore che intende riconoscere il figlio

 

La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità:

  • entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita.

  • entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi.

  • nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica.

 

Documenti da presentare per la dichiarazione di nascita:

  • documento di identità in corso di validità dei genitori (I genitori cittadini comunitari possono esibire la carta di identità italiana o quella rilasciata dal proprio Paese d’origine)
  • attestazione di nascita

Se non si possiedono documenti di identità bisogna presentarsi con due testimoni (con documenti non scaduti) che attestino sotto la loro responsabilità l'identità del o dei genitori.

 

 Cognome:  Il figlio di genitori tra loro coniugati, ovvero riconosciuto da entrambi, acquisisce il cognome del padre. Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquisisce il cognome del genitore che lo riconosce.
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e della Circolare n. 1/2017 del Ministero dell’Interno, i genitori, di comune accordo, al momento della nascita possono richiedere l’attribuzione del doppio cognome, paterno e materno. Dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria. 

Nome:  Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno sino a tre elementi onomastici, anche separati da una virgola; in tal caso sui certificati di stato civile e d’anagrafe saranno riportati soltanto i nomi che precedono la virgola. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome quale nome, nomi ridicoli o vergognosi.

 

ATTENZIONE!
La madre di età inferiore ai 14 anni non può riconoscere il figlio.

Diritto della madre di non essere nominata: In ospedale ogni donna ha il diritto di esprimere la propria volontà di non riconoscere il neonato ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. Nessun atto dello Stato Civile riporterà le sue generalità.

 

Casi particolari

  • Nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;

  • nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della registrazione della nascita, la dichiarazione va fatta al esclusivamente comune di nascita;

  • nel caso di bimbo nato in Italia da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;

  • nel caso di bimbo nato in Italia da genitori italiani residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.

Come fare

E' necessario presentarsi all'Ufficio preposto, sito a piano terra della Casa comunale, provvisti dalla documentazione richiesta.

La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità:

  • entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita.

  • entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi.

  • nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica.

 

 

 

 

È necessario prenotare un appuntamento su agenda in uno dei Municipi che offrono il servizio "Dichiarazione/Denuncia di nascita" o negli Uffici Centrali.

Cosa serve

Per la effettuare la dichiarazione è necessario presentare:

  • la busta chiusa contenente l'attestazione di nascita che viene rilasciata dall'Ospedale al momento delle dimissioni;
  • un documento di identità in corso di validità di chi dichiara la nascita;
  • interprete, se non si comprende la lingua italiana.

Cosa si ottiene

Iscrizione della nascita nei Registri di Stato Civile, iscrizione anagrafica nel Comune competente, attribuzione del Codice fiscale che verrà consegnato all'indirizzo di residenza (nel caso di diversa residenza dei genitori, viene inviato all'indirizzo della madre).

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre attivo. L'iscrizione nei registri è contestuale alla dichiarazione

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Anagrafe - Stato civile - Leva

Via Roma 168 - 80029 Sant'Antimo

Telefono: 0818329177

Email: l.nardi@comune.santantimo.na.it

PEC: protocollo@pec.comune.santantimo.na.it

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Pagina aggiornata il Mar 24 Febbraio, 2026 2:06 pm